Il Decreto Mipaaf del 23 luglio 2020 ha incluso la “canapa sativa infiorescenza” destinata a usi estrattivi tra le piante officinali ammesse al mercato agevolato o ai fondi di mutualizzazione per l’anno 2020.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 75/2018, il settore della canapa aveva più volte sollecitato l’inclusione della cannabis sativa L., in tutte le sue parti, tra le piante officinali, riconoscendone le evidenti proprietà benefiche.
Lo scorso novembre, in effetti, una risoluzione della Commissione Agricoltura aveva già impegnato il governo a compiere questo passo.
Con il D.M. del 23 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 2020, il Ministero delle Politiche Agricole ha inserito la “canapa sativa infiorescenza” destinata ad “usi estrattivi” tra le piante officinali, stabilendo anche il prezzo massimo applicabile per la determinazione dei valori assicurabili nel mercato agevolato e per l’accesso ai fondi di mutualizzazione nel 2020. Ma quali potrebbero essere le implicazioni di questa decisione?
A mio avviso, le conseguenze sono significative, soprattutto se le contestualizziamo all’interno di una visione più ampia, che ho già trattato in precedenza, relativa allo status giuridico della canapa sativa L. e delle infiorescenze in particolare.
È importante notare che, secondo il D.Lgs. n. 75/2018, da un lato si stabiliva che un decreto successivo avrebbe dovuto aggiornare l’elenco delle piante officinali, sulla base del lavoro di un tavolo tecnico già costituito da tempo. Dall’altro, lo stesso decreto aveva anche precisato che le sostanze stupefacenti, come quelle previste dal DPR 309/1990, non sarebbero mai state incluse tra le piante officinali.
Da questa normativa si deduce un aspetto fondamentale: l’inclusione delle infiorescenze di canapa tra le piante officinali da parte del Ministero avviene proprio sulla base delle riconosciute proprietà benefiche della pianta, suggerendo chiaramente che essa non venga considerata una sostanza stupefacente.
Infatti, l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2018 afferma che “Le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che, in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali, possono essere impiegate, anche dopo trasformazione, nei prodotti per i quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica della conformità ai requisiti richiesti”.
Va inoltre sottolineato che l’art. 26 dello stesso decreto prevedeva già un’eccezione al divieto generale di coltivazione della cannabis, limitato alla produzione di semi e fibre, e per le applicazioni industriali, come quelle stabilite dalla normativa comunitaria o, in questo caso, da normative di settore specifiche. (approfondimento)