Si può essere sottoposti a test salivare se fermati a piedi? E semmai l’esito dovesse essere positivo, la polizia potrebbe revocare la patente? La risposta è negativa per le seguenti ragioni.
Le condotte vietate dalla legge sono soltanto due:
la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, che è vietata dall’articolo 187 del Codice della strada. In tal caso scatta il reato e l’incriminazione penale (leggi il tutorial “Guida sotto effetto di stupefacenti: tutte le sanzioni“);
il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale (articolo 75 del Testo Unico sulle droghe). Tale condotta non è punita come reato, ma solo con sanzioni di tipo amministrativo, quali la revoca della patente o del passaporto. A tal fine non rileva l’assunzione della droga ma il semplice rinvenimento della sostanza stupefacente non ancora consumata. Per quanto paradossale possa sembrare, viene punito il comportamento prodromico (il possesso) ma non lo scopo a cui esso è preordinato (l’assunzione). In ogni caso, drogarsi non è illegale;
Quanto ai test salivari, questi possono essere utilizzati solo al fine dell’accertamento del primo illecito che abbiamo menzionato, ossia il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. E ciò perché, come detto sopra, anche laddove la polizia dovesse accorgersi che una persona ha assunto droghe, se questa non è al volante, non potrebbe sanzionarla né a livello amministrativo (ai sensi cioè del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti), né tantomeno a livello penale, in quanto non risulterebbe violato l’articolo 187 del Codice della strada.
Ricordiamo, peraltro, che la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti può essere accertata in tre modi diversi (art. 182, comma 2, 2-bis e 3):
con strumenti portatili non invasivi: sono i cosiddetti “precursori”, apparecchi molto simili all’alcoltest. Per il loro uso non è necessario che vi sia una motivazione o un fondato sospetto. I controlli possono avvenire con semplice finalità preventiva e in modo casuale, proprio come avviene per la guida in stato di ebbrezza;
con test salivari, solo se il precursore dà esito positivo o se, in mancanza di tale strumento, vi sono ragionevoli motivi di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (ad esempio, per l’andamento barcollante, l’eloquio sconnesso, le pupille dilatate);
con prelievi di campioni di liquidi biologici (urine ed analisi del sangue), solo se non è possibile fare i test salivari o se il conducente rifiuta di sottoporsi a tali controlli.
Da quanto appena visto, risulta chiaro che qualsiasi controllo con test salivare di chi cammina a piedi e che pertanto non si trova al volante di un veicolo è illegittimo. Difatti se anche il soggetto in questione risultasse positivo al test della droga, non avrebbe commesso alcun tipo di illecito, né amministrativo né penale.
Da un lato non è possibile incriminarlo per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; dall’altro lato non gli si può contestare la detenzione delle medesime sostanze (essendo ormai già state “consumate” ed assimilate nell’organismo, ove se ne rinvengono le tracce metabolizzate).
Il cittadino che si trovi a dover fare i conti con una richiesta della polizia di sottoporsi a tali esami potrebbe, pertanto, sottrarsi ad essi e rifiutarsi di collaborare senza che gli possa essere contestato alcun tipo di reato. Piuttosto, la condotta dell’agente potrebbe essere qualificata come eccesso di potere e quindi passibile di denuncia.
Per la stessa ragione la polizia non può sottoporre a test salivare i semplici passeggeri di un veicolo se non risulta che essi abbiano guidato. (di laleggepertutti.it)