Uno dei paradossi incredibili del Nuovo Codice della Strada è qualcosa di straordinario. Con tali leggi si rischia davvero di assistere ad una marea di “fughe” davanti ad una paletta??

L'informazione
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Uno dei paradossi incredibili del Nuovo Codice della Strada è qualcosa di straordinario. Con tali leggi si rischia davvero di assistere ad una marea di “fughe” davanti ad una paletta??
Cosa prevede il Nuovo Codice della Strada per i pazienti che utilizzano Cannabis Terapeutica?
Claudio Borghi, leghista e Senatore della Repubblica Italiana, presenta le sue teorie sull’assunzione di alcol.
Il Senato ha dato luce verde al Nuovo Codice della Strada con 83 voti a favore e 47 contrari e un astenuto. Entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che sarà l’ultimo passo prima della firma del presidente della Repubblica.
Oltre al decotto, la Regione Valle d’Aosta – tramite l’assessorato alla Sanità e l’Usl – rende disponibile ai pazienti che necessitano di trattamenti a base di cannabis terapeutica anche la preparazione in olio, “più pratica e facile da assumere, rimborsata dal Sistema sanitario regionale (Ssr)”. Lo comunica l’azienda sanitaria.
Questi medicinali sono prescrivibili in regime Ssr unicamente dai medici della Ssd Terapia del dolore su ricetta rossa non ripetibile, in conformità alla normativa nazionale, e limitatamente ai medicinali realizzati dalle farmacie del territorio a partire dalla materia prima commercializzata dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare o dagli estratti oleosi standardizzati commercializzati da fornitori autorizzati dal ministero della Salute. Il quantitativo massimo prescrivibile è quello utile a coprire 60 giorni di terapia.
Il dottor Lorenzo Pasquariello, responsabile Ssd, Terapia del dolore, spiega: “La cannabis medica in forma oleosa era una preparazione molto attesa da molte persone, soprattutto quelle che mostrano difficoltà a deglutire o semplicemente difficoltà a ingerire il decotto che non è esattamente un prodotto gustoso.
La preparazione in olio, che rende possibile una concentrazione certa del farmaco, facilita la terapia per molti pazienti poiché l’olio è più facile da assumere: può essere preso direttamente in gocce o applicato su una fetta di pane come se fosse una bruschetta. Inoltre, con la preparazione in olio, è possibile prescrivere fino a 60 giorni di terapia, a differenza dei 30 giorni richiesti per le preparazioni in decotto”.
La cannabis medica è disponibile in Valle d’Aosta con onere a carico del Ssr fin dal 2017 in forma di decotto.
“La cannabis non è un antidolorifico diretto – spiega il dottor Pasquariello -. L’azione antidolorifica della cannabis consiste nel rilassamento muscolare, che a lungo andare determina un sollievo indiretto dal dolore. Tuttavia, spesso si sente dire che la cannabis è un antidolorifico diretto e che quindi dovrebbe essere a disposizione di tutti. È importante non cadere in questo fraintendimento, perché arrivano pazienti che chiedono la cannabis solo perché ne hanno sentito parlare dal medico o da un conoscente, ma senza una piena consapevolezza del motivo per cui ne farebbero uso. Non tutti, quindi, possono accedere a questa terapia o ritenerla adatta per sé. La cannabis può essere ottenuta solo dopo una visita presso il nostro servizio, durante la quale bisogna presentare tutta la documentazione medica necessaria. Qui verrà effettuata una valutazione per stabilire se sia possibile accedere alla terapia”.
I casi in cui può essere prescritta sono “patologie che presentano sintomi come spasticità, ad esempio nella sclerosi multipla, nella sclerosi laterale amiotrofica e nel Parkinson, ovvero per quelle persone che manifestano dolore a seguito di movimenti involontari. Inoltre, vi è il dolore cronico che non risponde a terapie con antinfiammatori o oppiacei” ma solo in “condizioni di una certa gravità, spesso legate a patologie oncologiche, per le quali la cannabis può essere utile”. (ANSA)
Cosa succederebbe se l’art. 18 del DDL Sicurezza venisse approvato? Quali sarebbero le azioni da intraprendere?
I “geni” della “disintossicazione” dell’USL 2 di Treviso hanno partorito un progetto che ha dell’assurdo oltre a non avere alcun valore e significato e che, come sempre, è uno spreco di denaro pubblico.
Se l’Articolo 18 venisse approvato, la canapa industriale sparirebbe dal mercato italiano?
Con una nuova ordinanza – che riprende quanto già stabilito mese scorso – il Tar del Lazio ha confermato oggi la sospensione del decreto del ministero della Salute che ha inserito le composizioni orali contenenti cannabidiolo (CBD) nella tabella delle sostanze stupefacenti.
Un paradosso che ha dell’incredibile. Da più di un anno e in più occasioni, il TAR del Lazio ha sospeso il decreto che prevederebbe l’inserimento delle “estrazioni di CBD (cannabidiolo) ad uso orale” (estrazioni che derivano dalla canapa industriale) nella tabella dei farmaci stupefacenti, quindi di fatto dichiarandolo NON STUPEFACENTE, quindi privo di qualsiasi effetto drogante.